ORDINANZA N. 11 DEL 25-05-2021
Oggetto: Provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 finalizzata a prevenire il rischio incendi e la pubblica e privata incolumità
IL SINDACO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 15 della legge 225/1992 il Sindaco è “Autorità Comunale di Protezione Civile” e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;
PREMESSO, altresì che le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353; la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATO che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;
RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;
VISTA la L. n° 353/ 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la L.R. n° 39 del 28/10/2002, “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”; VISTO il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39” articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);
VISTA la L.R. n° 2 del 26/02/2014 “sistema integrato regionale di protezione civile Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTO il D.Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»; VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;
VISTE le norme del vigente Codice Civile;
VISTO il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; VISTO l’art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Ai proprietari e agli affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all’interno del territorio comunale, di procedere agli interventi di pulizia: entro il 20 Giugno 2021, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati,
strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
DISPONE ALTRESI’ CHE
durante il periodo 15 giugno / 30 settembre 2021, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo:
1) il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio;
2) è fatto divieto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade;
3) tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo sino al 30 Settembre 2017, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353/2000 e ss.mm.ii.
In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da euro 50.00 a euro 500.00. L’Amministrazione Comunale, nell’inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda:
• che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
• che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata.
Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:
a) Sala operativa Protezione Civile regionale: 803 555;
b) Vigili del Fuoco: 115
c) Polizia: 113
d) Carabinieri: 112
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell’esecuzione e della vigilanza circa l’attuazione del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all’Albo Comunale dell’ordinanza stessa.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Castel San Pietro Romano.
La trasmissione della presente ordinanza a:
PREFETTURA U.T.G. DI ROMA
STAZIONE CARABINIERI DI PALESTRINA.
Dalla Residenza Comunale, 25 maggio 2021
Il Sindaco
F.to Dott. Gianpaolo Nardi