Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o presso il Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’Estero iscritti Aire). Qualora queste non avvenissero nei modi e n ei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato. Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano. Con le “pubblicazione di matrimonio” l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi, più ulteriori 3 giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio di un cittadino residente viene fissato solo quando sussistano tutti i requisiti richiesti per le pubblicazioni.
All’atto delle pubblicazioni viene richiesto ai futuri sposi di esprimere la scelta del regime patrimoniale che verrà dichiarata nell’atto di matrimonio.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 12 giorni e non oltre 180 giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune / Comuni di residenza.
I documenti relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d’ufficio.
Per le pubblicazioni i futuri sposi devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi, per l’avvio del procedimento. Presso l’ufficiale di stato civile devono compilare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici allegando la richiesta di pubblicazioni civili del parroco o del ministro di culto competente (in caso di matrimonio religioso).
Inoltre i cittadini stranieri devono produrre:
1.passaporto valido;
2.NULLA OSTA a contrarre matrimonio o certificato di capacità
matrimoniale.
Il NULLA OSTA, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità).
Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.
Il Nulla Osta può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.
oppure: - per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall’Autorità competente del proprio Paese.
Il Nulla Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla Osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Se nel Nulla Osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l’atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all’originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità.
Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l’indicazione dello stato civile risulta “Libero”, è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall’art. 89 del Codice Civile italiano). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni devono essere presenti entrambi gli sposi (o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) muniti di documento di riconoscimento; in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile
MATRIMONIO CON RITO CIVILE
Il comune di Castel San Pietro Romano con delibera di consiglio n 29/2014 ha approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili che potranno essere celebrati nei seguenti luoghi:
Aula Consiliare
Palazzo Mocci
Rocca dei Colonna (all’aperto)
Nel giorno e orario fissati dovranno essere presenti, oltre agli sposi:
• due testimoni, maggiorenni (uno per ciascuno degli sposi),
• un interprete, maggiorenne, se uno degli sposi non conosce la lingua italiana (se entrambi gli sposi conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla).
Le tariffe per la celebrazione del matrimonio civile sono:
• € 100,00 per i cittadini residenti
• € 250,00 per i cittadini non residenti
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 218/95) è resa all’ufficiale di stato civile per i matrimoni civili, o al ministro di culto celebrante per i matrimoni religiosi.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime, cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile: Sig.ra Fulvia Pepe